Reclami

gruppo di persone che parlano

Ai sensi dell’art. 110 del Regolamento Consob 20307/2018 che rimanda all’art. 26 del Regolamento (UE) 565/2017, la SGR ha definito idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami pervenuti. I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) a: Amundi RE Italia  SGR S.p.A. – via Cernaia 8/10 – 20121 Milano (MI), o a mezzo PEC all’indirizzo: amundiresgr@actaliscertymail.it. La SGR provvederà̀ ad istruire sollecitamente, secondo le suddette procedure, la trattazione dei reclami pervenuti, comunicando alla clientela, mediante raccomandata A/R o PEC, in maniera chiara ed esaustiva, l’esito degli accertamenti effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. In caso di mancata risposta da parte della SGR entro i termini previsti o di insoddisfazione per l’esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, il reclamante potrà presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob.

ACF - Arbitro per le controversie finanziarie

Si informa che dal 9 gennaio 2017 è operativo presso la Consob l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) , istituito con delibera di detta Autorità n. 19602 del 4 maggio 2016, che ha adottato anche il regolamento dell'Arbitro.

Il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie è caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura, in analogia all' Arbitro bancario finanziario (ABF) presso la Banca d'Italia. L'obiettivo è quello di fornire un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori.

L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo).

Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.